Art. 6.
(Funzioni del personale del ruolo direttivo e del ruolo dei dirigenti).

      1. Gli appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolgono funzioni di direzione operativa implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità in relazione ai compiti istituzionali della polizia penitenziaria e sono preposti al comando

 

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di reparti di polizia penitenziaria di cui all'articolo 15, commi 5 e seguenti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, collaborano con i dirigenti e li sostituiscono nella direzione di uffici e di reparti in caso di loro assenza o impedimento.
      2. Il personale appartenente al ruolo direttivo e al ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria ha la responsabilità e la direzione, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza degli istituti, dei servizi e delle scuole. Il medesimo personale in servizio presso il Ministero della giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e i provveditorati regionali è preposto alla direzione dei servizi operativi e tecnico-logistici, dei poligoni di tiro, del Servizio centrale delle traduzioni e dei piantonamenti, del Gruppo operativo mobile, dei nuclei operativi regionali, e svolge, altresì, funzioni di direzione, organizzazione e coordinamento delle attività afferenti alle peculiari attribuzioni professionali e operative del Corpo e dei servizi di amministrazione connessi.
      3. Ai vice questori penitenziari, oltre alle funzioni di cui al comma 1 e 2, sono attribuite quelle di vicariato nelle sedi in cui non è possibile assegnare dirigenti con qualifica di primo dirigente.
      4. Il personale del ruolo direttivo provvede, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti d'istruzione e di formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
      5. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente alle qualifiche dirigenziali è posto a capo delle articolazioni centrali e regionali del Corpo presso il Servizio centrale delle traduzioni e dei piantonamenti, gli istituti di istruzione, il centro di reclutamento, il Gruppo operativo mobile, l'Istituto nazionale per le sperimentazioni e perfezionamento al tiro, il servizio di distribuzione e approvvigionamento per il vestiario, per l'equipaggiamento,
 

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per il casermaggio e per l'armamento, espletando, altresì, le mansioni e gli incarichi relativi a tali compiti previsti dalla presente legge.
      6. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 15, sono ufficiali di pubblica sicurezza. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie è attribuita anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
      7. I dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria svolgono anche funzioni ispettive e hanno, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale del Corpo.
      8. I dirigenti e i funzionari direttivi del Corpo di polizia penitenziaria oltre ad esercitare le funzioni di cui al presente articolo, sono inseriti negli organismi disciplinari previsti a livello centrale e periferico, nonché nelle commissioni ministeriali concorsuali per l'accesso al medesimo Corpo e nel consiglio di amministrazione del Ministero delle giustizia qualora trattino in modo esclusivo argomenti riguardanti il Corpo. A tale fine i dirigenti e i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria sostituiscono, nei citati organismi, commissioni e consiglio di amministrazione, i funzionari e i dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria non appartenenti al Corpo.
      9. L'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è abrogato.